Art. 1 - Denominazione 

È costituita l'Associazione di volontariato "GRIMELDA" di seguito detta "Associazione", ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994 , e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, essa è indipendente aconfessionale e apartitica.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in piazza Giolitti n. 5 12023 Caraglio Cuneo.

Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata dell’associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art.11.

Art. 4 - Finalità e attività

L'Associazione di volontariato non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. 

In particolare, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo (a favore dei soggetti interessati), nelle seguenti aree di intervento:

- tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico; 

- attività ricreativa;

- attività culturale;

- attività ambientale;

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:

- acquisire, raccogliere, catalogare, elaborare, tradurre, pubblicare, esporre, rendere usufruibili e gestire, anche con i più moderni strumenti informatici (banca dati, banca immagini, banca collegamenti in rete, etc.), tutti i documenti di qualsiasi genere (oggetti materiali mobili ed immobili compresi) relativi a situazioni ed avvenimenti di qualsiasi epoca, che hanno interessato Caraglio ed i territori vicini, ivi compresa la raccolta e la conservazone di oggetti di proprietà di enti morali e di privati che gli siano affidati in conservazione e che restano di proprietà degli affidatari;

- provvedere al ripristino, manutenzione, gestione di manufatti e testimonianze materiali, al fine di conservarle come testimonianze fruibili anche in futuro, valorizzando il patrimonio di interesse storico-artistico;

- organizzare a titolo gratuito soggiorni culturali, visite guidate, lezioni, seminari, convegni , prioritariamente a Caraglio, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio obiettivo dei predetti avvenimenti storici anche al fine di promuovere la Pace, la comprensione e l'amicizia tra i popoli , nonché l'integrazione europea;

Art. 5 - I soci

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;

- le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'ente e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;

- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il consiglio direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea generale degli aderenti.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

Art. 6 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);

- di votare direttamente o per delega alle Assemblee ordinarie e straordinarie;

- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di recedere dall'appartenenza all'Associazione;

- di accedere alle cariche sociali;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;

- a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Inoltre le prestazioni non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Comitato e approvati dall'Assemblea.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa;

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

- per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo sentito il parere del Collegio dei probiviri;

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 7 - Recesso dei soci

Il socio in ogni momento potrà recedere dall'Associazione, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione alla Giunta esecutiva, che delibererà in merito. 

Il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- non si trovi nelle condizioni di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8 - Esclusione del socio

I soci possono essere esclusi dall'Associazione quando:

- il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'ente;

- senza giustificati motivi, il socio non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso l'Associazione.

La Giunta può decidere con parere motivato l'esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano. 

Il socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il mancato ricorso comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'organo adito. 

Art. 9 - Dipendenti e collaboratori

I soci dell'Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti ed assicurandoli a norma di legge.

Art. 10 - Organi sociali 

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- la Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- Il vice Presidente;

- il Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei lori incarichi.

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. 

L'Assemblea si convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si convoca in via straordinaria:

- ogni volta che il Presidente ritenga opportuno con almeno 15 giorni di preavviso;

- quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente oppure ogni volta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione 5 giorni prima.

Art. 12 - Attribuzione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;

- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; 

- approvare il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea in sede straordinaria:

1) delibera le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto;

2) decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 29 del presente Statuto;

3) delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 10 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 13 - Rappresentanza dei soci in Assemblea

La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto, purchè iscritto da almeno 90 giorni.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Art. 14 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto di un numero che va da tre ad undici membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e a uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore a un consigliere o ad altra persona.

Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo in particolare predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri  almeno 5 giorni prima la data di convocazione.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidente

Il Collegio direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente tramite votazione. 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal delegato del Consiglio Direttivo . Il Presidente stipula convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell'Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

Il Presidente ha facoltà di aprire e gestire i conti correnti dell’Associazione.

Art. 17 - Segretario 

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio direttivo;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

Art. 18 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi dei privati;

- contributi di enti pubblici e privati;

- attività marginali di carattere commerciale;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 20 - Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali. 

L'Associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

Art. 21 - Beni immobili, mobili e altri beni 

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'Associazione. 

Art. 22 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il mese di aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. 

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 24 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 - Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile ne rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 26 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato.

Tale statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza 2/3, che determinerà le modalità di ripartizione a favore dei beni residui a favore di altre associazioni di volontariato operanti nel settore.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.